Pasta e riso tracciati? Il pesce d’aprile del 2019 e la finta tracciabilità italiana che non garantisce noi consumatori
di Giustino Catalano
So già che questo articolo susciterà non poche polemiche, ire e perplessità ma, alle volte le cose, a mio avviso, vanno lette anche al contrario e non solo come ci appaiono.
Faccio parte di quelli che hanno sempre sostenuto che la tracciabilità è INDISPENSABILE ma, al contrario di molti, ho sempre sostenuto che va organizzata in maniera tale che non vi sia assolutamente alcun rischio di incertezza sulla sua applicazione e che la stessa debba essere indispensabilmente accompagnata da una corretta informazione del consumatore.
In assenza di questa necessaria e non solo auspicata informazione al consumatore il rischio è quello che passino quelle che ormai definisco “le informazioni di marketing” o le apparenti innovazioni volte a gabbare solo temporaneamente il consumatore.
Ma come caro Giustino vorresti insinuare che la nuovissima normativa partita il 16 e 17/02/2018 (esattamente il 16 il riso e il 17 la pasta) è una presa per i fondelli?
- SI. E lo dichiaro a lettere cubitali non senza però fornire adeguate motivazioni a supporto di questa mia posizione.
Saprete senz’altro che un prodotto IGP è tale se almeno una delle sue fasi (produzione, trasformazione o elaborazione) avviene in un’area geografica ben individuata. Ed è questo il miracolo secondo il quale la Bresaola della Valtellina è fatta prevalentemente con carne di bovini brasiliani.
Vuol dire che non è buona? Assolutamente no. Anzi, l’uso del prodotto estero non ne inficia la bontà ma ne garantisce una standardizzazione del prodotto finale che in sede di IGP ha la sua importanza.
Ma non esiste una normativa sulla tracciabilità delle carni che impone l’indicazione del paese di provenienza delle carni? Anche qui la risposta è affermativa.
Ma allora se è così perché non la si trova indicata sull’etichetta della Bresaola della Valtellina IGP? Semplicemente perché DOP, IGP e STG sono VOLUTAMENTE escluse da tale normativa.
Al contrario però sarete ben felici di sapere che, ad esempio, ad oggi è OBBLIGATORIO, invece, conoscere la provenienza delle carni adoperate, ad esempio, per la “salsiccia rossa di Castelpoto” o per il “capocollo Azze anche di Reggio Calabria”.
E non solo. Le disposizioni in tema di normativa alimentare sull’etichetta prevedono anche che marchi preesistenti alla normativa e successivi, PURCHE’ registrati (anche dopo la l’entrata in vigore della Legge), possano esistere anche in presenza di prodotto proveniente da diversa area geografica senza l’obbligo di dichiarazione in etichetta. Giusto per capirci “Prosciutto crudo italiano” fatto con cosce di suino tedesco.
Sulla scorta di maglie così larghe e di eccezioni che creano inevitabilmente il fenomeno dell’italian sounding, ossia l’immissione in commercio di prodotti che sembrano italiani ma italiani non sono, è chiaro che la trasparenza va a farsi benedire e diventa anzi un’arma di marketing per i meno scrupolosi o corretti (fate voi).
Ma torniamo alla richiamata normativa in tema di pasta e riso alla quale moltissimi hanno plaudito come un passo avanti nella “civiltà alimentare” senza prendersi, però, la briga di andarsi a leggere le disposizioni di Legge non solo italiane ma anche programmatiche comunitarie.
Il MIPAF a settembre 2017 comunicava che in attuazione del Regolamento CE n. 1169/2011 erano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti che sancivano le regole sulla tracciabilità di riso e pasta da porre in essere adeguandosi alla normativa entro 180 giorni ossia entro il 16/02/2018 per il riso e il successivo 17/02 per la pasta.
La normativa stabiliva che (estratto integralmente dal sito del MIPAF):
GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
- a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Ma davvero l’indicazione di “Origine del grano duro Italia e altri Paesi UE o non UE” soddisfa il consumatore?
Davvero basta così poco a chi deve acquistare per sentirsi garantito?
E quali sono le norme che, in un paese dove produciamo il 60% circa del nostro fabbisogno di grano duro, ci tuteleranno da chi ci farà credere che il grano coltivato in un’area del paese, che sorge magari su falde acquifere contaminate o in zone soggette a grossi problemi di polveri sottili, è meglio di un grano duro seminato prima delle nevi e germogliato sotto di queste per poi finire la crescita in una delle pianure del Canada (paese ritenuto tra i primi al mondo per la tutela dell’ambiente)?
E quanto farà bene ai nostri contadini tutto ciò?
Davvero ne risolleverà le sorti una volta che il loro grano, coltivato in quantità esigui e minime, ma destinato a nicchie importanti di mercato, sarà equiparato al generico “grano duro italiano”?
Non è così che si tutelano i piccoli. Non mettendoli nella stessa stanza dei grandi. Le due logiche sono distanti.
Ecco, io credo che il timore che qualcuno venga con le solite operazioni da marchettaro come la “farina 00 è veleno” o “gli zuccheri fanno male” sia uno dei rischi reali a fronte dei quali ci ritroveremo. E già qualcosa è partito dalla grande industria che ovviamente ha uffici di marketing meglio organizzati e più pronti sull’argomento.
Ma vi è dell’altro.
Chiunque abbia letto le sommarie indicazioni del MIPAF si sarà anche felicitato della normativa. Peccato però che essa sia soggetta alla sua caducazione e perdita di efficacia quando il 1° aprile 2019 entrerà in vigore la nuova normativa europea in materia.
Vi starete domandando se siamo stati sfortunati che una volta fatta la Legge è arrivata questa notizia …. sbagliate! Si sapeva già da molto tempo. Da prima dei decreti.
La solita operazione politico elettorale che come effetto principale ha avuto quello di dare nell’immediatezza la sensazione che il nostro ministero operasse fattivamente in politiche di tutela del nostro prodotto, e come conseguenza, in aggiunta, ha comportato un danno economico notevole per le tante aziende di pastificazione (piccole, medie e grandi) che hanno dovuto adeguarsi alla nuova disciplina e che tra un anno dovranno abbandonarla per recepire la nuova.
2 Commenti
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Un articolo che condivido.
Il food è diventato quasi totalmente marketing. I food blog sono diventati quasi totalmente strumenti del marketing.
Ogni tanto si legge qualcosa che sta dalla parte dei consumatori, dei clienti.
E per questo che mi complimento e anche perché l’articolo è ben argomentato e chiaro.
@Luca. La ringrazio.