Coronavirus| Pane, dolci, pasta e focacce nel decreto Conte di ieri: cosa è vietato e cosa è possibile produrre


Pane, dolci, pasta e focacce nel decreto Conte

Acquapetra - Il pane da lievito madre

Acquapetra – Il pane da lievito madre

 

Post di servizio

Nel nuovo decreto del presidente Conte si precisa in modo chiaro ed esplicito che ” E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”

Inoltre, sia la panificazione che la produzione di pasticceria anche fresca rientrano nel gruppo dei  codici ATECO 10:  Industrie alimentari espressamente richiamati   nell’allegato 1 al decreto

10.7 – PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

10.71Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
10.72Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.73Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

legittimo pertanto ritenere che, per quanto riguarda i provvedimenti relativi al coronavirus, non vi sono limitazioni di sorta alla produzione e vendita NEI PANIFICI di tutti i prodotti di propria produzione ivi compresi quelli di pasticceria pizzeria e focacce in genere.
Rimangono ovviamente in vigore tutte le consuete regole connesse a permessi igienico sanitari ed amministrativi relativi a produzione e vendita.

Rimane invece negativa  la situazione delle pasticcerie il cui codice non fa parte del gruppo  CODICE ATECO 10 (codice ateco:  10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca) che rientrerebbe dunque nell’allegato 1 del Dpcm ; infatti le aziende di pasticceria rientrano nel codice ateco 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie.  che sono ricomprese tra le attività dei servizi di ristorazione, non richiamate nell’allegato 1.