L’olio come salute, l’olio come opportunità turistica, proprio come è successo con il vino. Sono sempre più numerosi i frantoi e le aziende che si organizzano per ricevere visitatori, ospitarli fra gli olivi secolari, mostrare loro le diverse fasi della lavorazione. E proprio come per l’enoturismo, anche per l’oleoturismo è stata approvata la legge sostenuta dall’ex senatore Dario Stefàno, uno dei pochi politici sintonizzati con quello che sta avvenendo nel mondo dell’enogastronomia. La legge sull’oleoturismo approvata da poco apre interessanti opportunità non solo per le aziende olivicole, ma anche per i consumatori che avranno la possibilità di conoscere l’olio extravergine di oliva nei luoghi di produzione apprezzando le qualità organolettiche e di gusto delle tante varietà che rendono unica l’Italia e di esplorare e conoscere da vicino le ragioni di un’antica tradizione produttiva. Stefàno, insieme alla giornalista specializzata nell’olio Fabiola Pulieri, ha scritto un libro sul tema «Oleoturismo. Opportunità per imprese e territori» pubblicato da Agra edizioni (pp.280, 22 euro) che fa il punto sulla situazione e mette in evidenza come ci sia un risveglio generale per l’olio in quetsa fase di passaggio da commodity a prodotto identitario dell’Italia e soprattutto della Dieta Mediterranea riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.
Ma cosa cambia in concreto? Si colmano alcuni vuoti legislativi per l’Oleoturismo viene riconosciuto come attività agricola connessa equiparandola a quella di Enoturismo già approvata nella legge di Bilancio del 2018.
A definire cosa debba intendersi con il termine Oleoturismo ci pensa il legislatore precisando che sono tali tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva e che consistono nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti, in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Le norme che introducono l’Oleoturismo non prevedono l’emanazione di un decreto attuativo per cui si ritiene debbano applicarsi le norme del decreto 12/03/2019, emanato per l’enoturismo. Spetta poi alle regioni recepire il decreto che prevede i requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività; sono tali, ad esempio: l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni; l’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; l’indicazione dei parcheggi in azienda o vicini; la presenza di personale addetto competente e formato, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio.
L’aspetto più importante è quello fiscale, ovviamente e la legge prevede un regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile e, a talune condizioni, anche di un regime forfettario dell’Iva. Il libro di Stefàno e Pulieri è uno strumento indispensabile per avere il quadro della situazione e operare subito.
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